Tirocini Regione Umbria:disposizioni emergenza COVID19

Tirocini Regione Umbria:disposizioni emergenza COVID19

17 Aprile 2020
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I tirocini extracurriculari sono esperienze di formazione promossi dalla Regione Umbria che si svolgono nell’ ambito di un contesto lavorativo presso datori di lavoro pubblici o privati, definiti soggetti ospitanti.

Sono già state fornite le indicazioni operative relative alla sospensione dei tirocini extracurriculari finanziati e non finanziati promossi nella Regione Umbria in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con le disposizioni del D.D n. 360 del 03.04.2020 di Arpal Umbria si dichiara la possibilità di attivazione/riattivazione in modalità a distanza dei tirocini extracurriculari.

Tale disposizione vale per tutti i tirocini svolti in regime ordinario e per quelli finanziati da risorse regionali. Ad esempio, sugli avvisi regionali “Umbriattiva Tirocini” e tirocini “Cresco ”.

Il soggetto ospitante, ergo l’Azienda che ospita il tirocinante, potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

Sospensione del tirocinio.

Per sospensione si intende il recupero. Tale recupero si svolgerà dopo la scadenza naturale delle giornate di tirocinio che non si sono potute svolgere a causa della situazione di emergenza.

Il periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciato attraverso il registro presenze del tirocinante.

La comunicazione della sospensione con il Sistema Informativo SARE sarà comunicata come proroga, in quanto, il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la sospensione.

Prosecuzione del tirocinio con modalità a distanza.

Il tirocinio extracurriculare potrà attivarsi o riattivarsi dal soggetto ospitante, se sospeso, con le modalità a distanza per la sola durata dell’emergenza COVID – 19.

Per garantire la riattivazione del tirocinio, sarà necessario l’utilizzo di adeguati ausili tecnologici e della comunicazione, previa comunicazione al Soggetto Promotore.

Lo svolgimento del tirocinio con modalità a distanza sarà possibile soltanto qualora sussistano:

  1. Il profilo professionale del tirocinio e l’attività previste nel Progetto Formativo Individuale consentano effettivamente di adottare le modalità smart working. Di conseguenza, i termini del tirocinio dovranno essere rispettati come consuetudine: luoghi di apprendimento, orari di svolgimento e tutoraggio aziendale;
  2. Il tirocinante dovrà essere dotato di adeguati strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.
    Qualora tali strumenti siano messi a disposizione del tirocinante dal soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà garantirne la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione.
  3. Il tutor dell’ azienda ospitante e il tutor del soggetto promotore dovranno dotarsi di strumentazione informatica per riuscire a supportare e monitorare l’attività a distanza del tirocinante;
  4. L’azienda ospitante provvederà ad estendere le tutele INAIL e RCT del tirocinante rispetto ai rischi lavorativi svolte al di fuori della sede aziendale, luogo del tirocinio. La specifica di tale luogo dovrà intendersi, nel caso di specie, il domicilio del tirocinante.

In conclusione, le coperture assicurative realizzano la condizione necessaria per la attivazione/riattivazione del tirocinio a distanza nel periodo emergenziale del Coronavirus.

Nel registro presenze del tirocinante dovrà essere annotata la descrizione delle attività svolte in modalità a distanza.