Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2016.
Con la circolare n.65/2017 l’INPS fornisce le istruzioni operative riguardanti lo sgravio contributivo relativo ai contratti di solidarietà.
Nella circolare sono illustrate le modalità:
- Per fruire degli sgravi connessi al finanziamento 2016;
- Gli adempimenti a carico del datore di lavoro.
Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.
Le aziende interessate, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- Nell’ elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L988”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016”
- Nell’ elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
In conformità a quanto stabilito nella Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26.03.1993 (approvata con D.M. 07.10.1993), le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo il predetto limite massimo, le aziende dovranno porre a conguaglio solo la quota di beneficio spettante, calcolata sulla base dei trattamenti di integrazione salariale effettivamente fruiti.