Reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.74/E, si pronuncia sul trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo del telefono cellulare per finalità private e aziendali.
Nella risoluzione l’Agenzia dichiara:
Il rimborso forfettario di una parte di costo dell’abbonamento telefonico, in assenza di una normativa a riguardo, non può essere escluso dalla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
Inoltre, non può essere escluso per:
- L’assenza di una rendicontazione analitica della spese;
- La non correlazione diretta con la mansione del lavoratore che usufruisce di tale dispositivo telefonico.
Le spese sostenute dal datore di lavoro.
L’Agenzia dichiara, in relazione ai rimborsi documentati delle spese sostenute dal telelavoratore con risoluzione del 7 dicembre 2007 n. 357/E, che:
“le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione. Poichè essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l’attività lavorativa.”
Il collegamento tra l’uso del cellulare e l’interesse del datore di lavoro predispone dei dubbi in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente. (e con il gestore da lui scelto.)
Il datore di lavoro, a sua volta, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico.
I redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR), sono disciplinati, ai sensi del successivo articolo 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale:
Tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito imponibile per il dipendente.
La Suprema Corte di Cassazione, che esclude questo tipo di rimborso spese, ritiene che il rimborso del 50% dei costi sostenuti dai propri dipendenti per l’utilizzo del telefono cellulare, abbiano un rilievo fiscale. (Ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del TUIR).