Prestazioni Occasionali: le delucidazioni sulle prestazioni di lavoro occasionali - Gazzetta Ufficiale e INPS

Prestazioni Occasionali: le delucidazioni sulle prestazioni di lavoro occasionali – Gazzetta Ufficiale e INPS

10 Luglio 2017
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I primi chiarimenti sul lavoro occasionale.

È pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 23/06/2017 la legge n.96/2017 che apporta modificazioni alle legge n.50/2017, introducendo la disciplina delle prestazioni occasionali e libretto famiglia (art. 54-bis).

Il legislatore ha previsto due forme distinte di prestazioni occasionali:

  1. Libretto famiglia;
  2. Contratto di prestazione occasionale. Quest’ultimo è volto all’ utilizzo da parte di persone fisiche nell’ esercizio di attività professionale o di impresa.

 

Rispetto alla precedente normativa riguardante i buoni lavoro sono presenti molte novità quali:

  1. Le differenze riguardanti la casistica di utilizzo;
  2. I limiti di importo per utilizzatore e prestatore;
  3. Il regime sanzionatorio;
  4. Le caratteristiche operative di accreditamento e retribuzione.

Prestazioni Occasionali: le istruzioni operative INPS.

Con la circolare n.107/2017 l’INPS indica le linee operative per le prestazioni di lavoro occasionale “Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale” introdotte dalla Legge n.50/2017, art. 54-bis.

Nello specifico, l’Istituto definisce le figure del datore di lavoro e del lavoratore con i termini, rispettivamente, di “utilizzatore” e “prestatore”.

Definisce il computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessario, al datore di lavoro, per accedere al Contratto di prestazione occasionale. 

(Non è ammesso il ricorso al Cpo ai datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

Prima dell’avvio di una prestazione occasionale, sia il prestatore che l’utilizzatore dovranno risultare registrati al servizio online. Tramite lo stesso servizio sarà possibile gestire ogni aspetto del contratto.

Il prestatore gestirà la propria anagrafica e i dati bancari per l’accredito del compenso che avverrà entro il 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto.

 

Si definisce inoltre, le soglie di utilizzo ed economiche a cui entrambe le parti dovranno attenersi e i diritti garantiti al prestatore. (I riposi, l’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata, e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Infine, le istruzioni riguardanti gli applicativi online in riferimento ad :

  1. Invio delle prestazioni;
  2. Erogazione dei compensi;
  3. Conversione dell’erogazione dei bonus baby sitting, (che saranno gestiti, dal mese di gennaio 2018, attraverso l’applicativo Libretto Famiglia).