Fondo di integrazione salariale: Pagamento diretto dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà. Istruzioni operative e contabili.
Pagamento diretto assegno del fondo d’integrazione salariale. Con il messaggio n.4885/2016 l’INPS fornisce le indicazioni relative al pagamento diretto dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà, relativi al fondo di integrazione salariale.
Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:
- l’assegno di solidarietà (disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016);
- l’assegno ordinario disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
Con la circolare n.22/2016 son state fornite le prime istruzioni relative all’ operatività del fondo come disposto dal D.Lgs. n.148/2015. In questo messaggio invece, sono fornite:
- le istruzioni procedurali;
- le istruzioni contabili connesse all’erogazione dell’assegno in modalità diretta (ad oggi unica modalità prevista).