Il lavoro agile (smart working) e la nozione di subordinazione.
La legge 22 Maggio 2017, n. 81 disciplina una innovativa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa a carattere subordinato, a termine e/o a tempo indeterminato, volta:
- ad incrementare la competitività aziendale;
- ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del singolo dipendente.
Oltre alla discussione relativa alla subordinazione, ci si domanda sulla funzione che essa assolve per l’attribuzione e la differenziazione delle tutele tra le varie forme di lavoro:
- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- collaborazione continuativa.
La discussione si focalizza sull’interazione della subordinazione con il lavoro agile, (smart working) che comporta l’esecuzione della prestazione di lavoro senza vincoli di orario o di luogo di lavoro.
Il lavoro subordinato diventa più autonomo.
L’organizzazione assume rilievo quando è il committente a decidere l’ordine, il tempo e il luogo della prestazione di lavoro del collaboratore autonomo.
(Si riferisce in merito all’individuazione della disciplina di lavoro subordinato applicabile al collaboratore autonomo.) Non connota più la posizione di subordinazione del dipendente che, nel lavoro agile invece, diventa padrone di lavorare dove e quando vuole.
Ci interessa constatare, tuttavia, che nelle aziende il lavoro viene svolto con modalità che possono essere anche molto diverse da quelle tipiche dell’organizzazione gerarchica. Differenti, quindi, dall’ organizzazione tayloristica o da quella della fabbrica fordista con la parcellizzazione del lavoro e la standardizzazione dei tempi di esecuzione.
Il legislatore prenderà atto del cambiamento morfologico del lavoro, più responsabilizzato e partecipe anche in ordine agli obiettivi e ai risultati della prestazione. In questa prospettiva di applicazione delle tutele, il legislatore accorda le tutele (economiche, previdenziali, relative alla sicurezza, ai riposi). Sono ritenute necessarie in relazione non alla natura autonoma o subordinata del lavoro, quanto, invece, alla sua dimensione meramente occasionale.
[…] previste nel Progetto Formativo Individuale consentano effettivamente di adottare le modalità smart working. Di conseguenza, i termini del tirocinio dovranno essere rispettati come consuetudine: luoghi di […]