Le istruzioni sulle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego.
Con la circolare n.224/2016 l’INPS si pronuncia sul sistema sanzionatorio a seguito di violazione nel godimento di prestazione di disoccupazione. (Aspi, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI.)
Nel documento sono fornite:
- Le nuove istruzioni alla luce del D.Lgs. n.185/2016;
- Le novità introdotte dal suddetto D.Lgs riguardanti il calcolo della durata dell’indennità NASpI per i lavoratori stagionali nel settore turismo e stabilimenti termali.
L’art. 21, comma 7 del D.lgs. n. 185 del 2016, individua le misure sanzionatorie che i Centri per l’Impiego adottano nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI, di DIS-COLL e di Mobilità, in caso di mancato rispetto, in assenza di giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio.
Le sanzioni sono applicate dall’ INPS a seguito della trasmissione/comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego. (Tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive art. 13 del richiamato Decreto legislativo n. 150 del 2015).
Avverso i suddetti provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’Impiego il lavoratore può proporre ricorso all’ANPAL.
L’Istituto provvederà a notificare ai titolari delle prestazioni in argomento apposita comunicazione con l’indicazione della violazione, della misura sanzionatoria nonché della durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.