Indicazioni operative e le istruzioni contabili.
Con la circolare n.40/2017 l’INPS fornisce le istruzione operative relative all’ Incentivo Occupazione Giovani.
Al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo, prevedendo – tra l’altro – che sia gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nel documento sono definiti:
- I datori di lavoro che possono accedere all’ incentivo;
- I lavoratori interessati;
- Le modalità di fruizione e richiesta.
L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale. (Ad esclusione delle assunzioni effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano.)
Datori di lavoro che possono accedere all’ incentivo.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere.
Rapporti incentivati.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a sei mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato.
Rientra nel campo di applicazione dell’agevolazione anche il rapporto di apprendistato professionalizzante e il rapporto di lavoro subordinato instaurato con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
- Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- Contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- Contratto di lavoro domestico;
- Contratto di lavoro intermittente;
- Prestazioni di lavoro accessorio.