Assunzioni di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Con il messaggio n.2499/2017 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti riguardanti gli incentivi contratti apprendistato. I chiarimenti si riferiscono ai lavoratori in apprendistato di primo livello.
Nel messaggio sono fornite le istruzioni operative relative:
- Incentivi contributivi ex art. 32 d.Lgs n.150/2015;
- Regime di prosecuzione degli incentivi connessi al rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato;
- Istruzioni per l’assunzione attivate in data precedente all’ entrata in vigore del D.Lgs.
Sgravio contributivo.
Come noto, l’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011 ha riconosciuto per gli incentivi contratti apprendistato stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016:
“uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto”
Tale sgravio, in quanto regime speciale transitorio, ha trovato applicazione anche con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato:
- volto alla qualifica ed il diploma professionale,
- per il diploma di istruzione secondaria superiore;
- rivolto al certificato di specializzazione tecnica superiore.
Da ciò deriva che il datore di lavoro debba essere in possesso di tutti i necessari requisiti.
Qualora, però, la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale dello sgravio in discorso, il datore di lavoro non potrà fruire dei benefici ex art. 32 del d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo.
Prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato.
L’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 150/2015 prevede che:
“agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di cui all’art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015”.
Pertanto, per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato ex art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 (11,61%).