Incentivi aziendali e detassazione dei premi di risultato e welfare

Incentivi aziendali e detassazione dei premi di risultato e welfare

4 Novembre 2016
|
Al posto del premio in denaro incentivi per la previdenza: Disegno di Legge di Bilancio 2017.

Incentivi aziendali e detassazione dei premi. Si amplificano i vantaggi fiscali per i dipendenti che percepiscono i premi di risultato e nuove opportunità di sostituire il denaro con beni e servizi. (Articolo 25 del disegno di Legge di Bilancio 2017).

Nel caso specifico aumenta:

  1. l’importo del premio soggetto a detassazione (da 2.000 a 3.000 euro);
  2. il limite di reddito che il dipendente deve aver percepito per fruire della detassazione (da 50.000 a 80.000 euro).

Con il nuovo limite, rimangono esclusi dal beneficio pochi lavoratori. Prevalentemente quelli con qualifica dirigenziale e forse qualcuno con qualifica di quadro.

Due le novità nel caso in cui il lavoratore scelga di sostituire, con riferimento al premio, il denaro con beni e servizi:

  1. Con la prima vengono aggiunti ai beni e servizi ai quali non si applica neanche l’imposta sostitutiva del 10%.(Comma 2 dell’articolo 51 del TUIR ed dall’ ultimo periodo del comma 3 e 4). Si riferisce quindi all’ uso di un alloggio, all’utilizzo di un’autovettura ad uso promiscuo e la concessione di prestiti a tassi agevolati.
  2. Con la seconda si tende a favorire la scelta verso la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria integrativa e le azioni.

L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito con la circolare 28/2016 che, in caso di scelta di un bene o un servizio, l’esenzione fiscale è soggetta:

  1. al limite generale della detassazione (2.000 euro fino al 2017, elevato a 3.000 dal 2017).
  2. al limite di esenzione proprio dello specifico bene o servizio ex articolo 51 del TUIR (ad esempio 5.164,57 euro per la previdenza complementare).
Come avviene il cambiamento: un esempio.

Prima: A fronte di un premio di 3.000 euro, se il dipendente in sostituzione delle somme sceglieva la contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare per la quale c’era già stato un versamento ordinario di 4.000 euro, l’esenzione era limitata a 1.164 euro. Ovvero alla differenza tra 5.164 e 4.000.

Adesso: la norma prevede che nel caso in cui il lavoratore scelga di sostituire le somme del premio con contribuzione alla previdenza complementare, alla cassa sanitaria o scelga l’attribuzione di azioni, gli importi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’ imposta sostitutiva.