Esonero contributivo e precedenti assunzioni a tempo indeterminato
Con l’interpello n. 17, prot. n. 37/0010249, il Ministero del Lavoro chiarisce alcuni elementi per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla L. n.208/2015 (Legge di stabilità 2016). Il Dicastero ribadisce che l’esonero contributivo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016, per un totale del 40% dei complessi contributivi e per una durata massima di 24 mesi, inoltre lascia spazio alla possibilità di fruirlo anche per i lavoratori per il quale tale esonero è già stato usufruito da parte di un diverso datore di lavoro, in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato a condizione che tale datore di lavoro non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad essa collegata, facente capo anche per interposta persona.