DIS-COLL compatibile con il lavoro occasionale per lavoratori Co.Co.Co

DIS-COLL compatibile con il lavoro occasionale per lavoratori Co.Co.Co

28 Luglio 2017
|

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.

Il lavoro occasionale è compatibile con il trattamento di disoccupazione per i collaboratori, secondo l’indicazione della circolare n.115/2017 dati dall’INPS. Il documento fornisce le istruzioni operative relativamente all’ Indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare sono fornite: le modalità e i requisiti per la fruizione dell’indennità per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co), a partire dal 1° luglio 2017 come previsto dall’art. 7 della legge n.81/2017.

Le nuove regole ed indicazioni Inps.

L’Inps è intervenuto in merito all’ indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (Dis-coll). Si afferma la cumulabilità della Dis-coll con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro fino alla fine di quest’anno. (Qualora i voucher siano stati acquistati fino alla data di entrata in vigore del Dl 25/2017 e non ancora utilizzati.)

La nuova disciplina sul lavoro occasionale, afferma, che il beneficiario della prestazione (Dis-coll) può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Entro tale importo la Dis-coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale. Il beneficiario della prestazione, inoltre, non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Destinatari

Sono destinatari della indennità DIS-COLL:

  1. collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché – esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017
  2. gli assegnisti;
  3. i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Quest’ultimi dovranno risultare:

  1. iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS;
  2. non pensionati;
  3. privi di partita IVA;
  4. che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Si sottolinea inoltre che a partire da tale data è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51% per collaboratori, assegnisti e dottorandi beneficiari di borsa di studio, nonché sindaci e amministratori.

Gli altri ammortizzatori

La possibilità di cumulo deriva dall’ articolo 54-bis, comma 4, del Dl 50/2017, il quale prevede che:

i compensi per prestazioni occasionali percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

Una posizione questa che potrebbe essere applicabile anche agli altri ammortizzatori sociali, in particolare la Naspi.