Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.
Il lavoro occasionale è compatibile con il trattamento di disoccupazione per i collaboratori, secondo l’indicazione della circolare n.115/2017 dati dall’INPS. Il documento fornisce le istruzioni operative relativamente all’ Indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Nella circolare sono fornite: le modalità e i requisiti per la fruizione dell’indennità per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co), a partire dal 1° luglio 2017 come previsto dall’art. 7 della legge n.81/2017.
Le nuove regole ed indicazioni Inps.
L’Inps è intervenuto in merito all’ indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (Dis-coll). Si afferma la cumulabilità della Dis-coll con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro fino alla fine di quest’anno. (Qualora i voucher siano stati acquistati fino alla data di entrata in vigore del Dl 25/2017 e non ancora utilizzati.)
La nuova disciplina sul lavoro occasionale, afferma, che il beneficiario della prestazione (Dis-coll) può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Entro tale importo la Dis-coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale. Il beneficiario della prestazione, inoltre, non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Destinatari
Sono destinatari della indennità DIS-COLL:
- collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché – esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017
- gli assegnisti;
- i dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Quest’ultimi dovranno risultare:
- iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS;
- non pensionati;
- privi di partita IVA;
- che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Si sottolinea inoltre che a partire da tale data è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51% per collaboratori, assegnisti e dottorandi beneficiari di borsa di studio, nonché sindaci e amministratori.
Gli altri ammortizzatori
La possibilità di cumulo deriva dall’ articolo 54-bis, comma 4, del Dl 50/2017, il quale prevede che:
i compensi per prestazioni occasionali percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Una posizione questa che potrebbe essere applicabile anche agli altri ammortizzatori sociali, in particolare la Naspi.