Il decreto ‘dignità’ dei lavoratori e delle imprese è stato convertito in legge nel mese di agosto, dopo che il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al suo interno sono contenute diverse disposizioni che possono essere così sintetizzate:
- Modifica della disciplina dei contratti a termine, somministrazione e licenziamento illegittimo.
- Condizioni e limiti fissati per la delocalizzazione delle imprese.
- Divieto di pubblicità su giochi e scommesse innalzando il prelievo erariale unico sulle vincite di apparecchi da gioco.
- Ridefinizione giuridica e fiscale della materia sportiva dilettantistica.
- Rivisitazione di alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti quali redditometro, spesometro e split payment.
Misure di contrasto al precariato.
La sezione “Misure di contrasto al precariato” è dedicata dal legislatore alle “Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato”.
La prima vera novità riguarda la durata. In precedenza, al contratto di lavoro subordinato poteva essere apposto un termine non superiore a 36 mesi, ora si è passati a 24.
Ci sono delle distinzioni: fino ai dodici mesi non occorre inserire una o più causali. Oltre e fino ad un massimo di 24 mesi, è obbligatorio specificare le motivazioni per ricorrervi, da parte del datore di lavoro. Una reintroduzione rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 2015 dove, le ragioni giustificatrici, erano state di fatto cancellate.
Altra differenza rispetto al precedente decreto è relativa al numero delle proroghe: da un massimo di 5 a 4. Nei primi 12 mesi, l’accordo tra le parti, potrà essere prolungato liberamente. Successivamente solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive estranee all’ ordinaria attività, ovvero di sostituzione di altri lavoratori. Infine connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Altro elemento di discontinuità rispetto al passato riguarda il termine del contratto. Deve essere direttamente specificato nell’atto scritto. Tale indicazione comunque non è necessaria per rapporti non superiori a 12 giorni. Permane, per le riassunzioni a tempo determinato con soluzioni di continuità rispetto al precedente rapporto, il periodo di decorrenza già stabilito.
Nello specifico devono avvenire entro 10 giorni qualora la durata sia inferiore ai sei mesi, entro 20 se superiori ai 6 mesi di durata. In caso di violazioni di quanto scritto fino ad ora la trasformazione avviene a tempo indeterminato. Infine è allungato di 60 giorni (da 120 a 180 ndr) il tempo a disposizione del dipendente per impugnare il contratto.
Le attività stagionali e la norma transitoria.
La regolamentazione delle attività stagionali è avvenuta in un periodo successivo, rispetto alla prima bozza prodotta. Numerose le obiezioni ed i dubbi suscitati in tal senso, soprattutto da esperti di diritto del lavoro e giuristi, in virtù della coincidenza tra l’uscita del decreto e l’estate apice della stagionalità.
A tal proposito il legislatore è intervenuto in seconda battuta specificando “Rinnovi e proroghe”, nella fattispecie, possono essere concordati tra il datore di lavoro e dipendente anche in assenza di causali.
Un’evoluzione, rispetto a quanto annunciato al momento di licenziare il decreto, in virtù delle difficoltà che avrebbe comportato l’applicazione delle ragioni qualificate all’interno di questo tipo di contratto. Altra novità piuttosto significativa riguarda l’inserimento della norma transitoria, non prevista alla prima stesura.
È infatti stato stabilito, in sede referente, che tutte le modifiche citate in precedenza si applicano ai contratti di lavoro a termine stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine successivi al 31 ottobre 2018.
Un passaggio che non deve passare inosservato. L’assenza del periodo transitorio, infatti, prima dell’intervento correttivo, avrebbe provocato non pochi grattacapi, ai professionisti abilitati, nel dover interpretare ogni singolo caso.