Professione Personale ha approfondito la “riduzione del costo del lavoro 2017 e la detassazione welfare” durante il seminario tenuto dai professionisti di Dottrina per il Lavoro il 13 Febbraio presso la sede di Firenze Fiera.
La Legge di bilancio 2017 promuove l’incentivo fiscale per l’incremento della produttività aziendale (fino a 4.000 euro annui per ogni beneficiario). I premi convertiti in alcuni tipi di benefit sono completamente detassati.
I nuovi limiti
I premi di risultato possono essere detassati fino a 3.000 euro annui lordi. (Ossia al lordo dell’imposta del 10%, ma al netto dei contributi quindi la soglia da rispettare è di 3.314 euro circa, nel caso i contributi lato dipendente siano al 9,49%).
Il tetto massimo si è elevato a 4.000 euro annui lordi se le aziende coinvolgono i lavoratori nell’ organizzazione del lavoro.
I soggetti potenzialmente interessati possono essere i dipendenti che nell’ anno precedente hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro.
Il bonus fiscale spetta solo in caso di incrementi effettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e che siano misurabili e verificabili. L’ incentivo deve essere erogato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali sottoscritti e depositati.
Nel caso in cui il lavoratore avesse diritto a un premio in denaro agevolato, l’azienda dovrebbe tener conto sia dei contributi previdenziali sia della tassazione separata del 10% (che è sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali).
Ad esempio, ove il premio fosse di 3.314,55 euro lordi, il dipendente porterebbe a casa 2.700 euro netti (con contribuzione al 9,49%), ossia l’81,459% della somma lorda.
Detassazione piena.
Se previsto nell’accordo, il dipendente potrà (o, in taluni casi, dovrà) optare per uno o più benefit messi a sua disposizione, in sostituzione del premio in denaro, beneficiando della detassazione piena.
Con riferimento alla disciplina contenuta nella legge di Stabilità 2016, è stato chiarito che l’esenzione fiscale è piena nel rispetto del doppio limite ossia quello dei premi nonchè quello dei benefit selezionati.
Con la legge di bilancio 2017 viene parzialmente superata questa posizione per alcuni benefit:
- Previdenza complementare;
- Assistenza sanitaria;
- Azioni distribuite ai dipendenti.
In questo modo non viene danneggiato il dipendente.
Rimane a carico del datore di lavoro il pagamento del contributo di solidarietà del 10% sui premi devoluti alla previdenza complementare e alle casse sanitarie.
Secondo l’Agenzia delle Entrate (direzione regionale della Lombardia) per fruire dell’agevolazione fiscale e contributiva è richiesto anche che il budget “figurativo” di spesa assegnato ai dipendenti. Benchè differenziato, dovrà comunque avere la stessa consistenza all’ interno della singola categoria di lavoratori considerata.
Tassazione a forfait
Diverso è il trattamento delle somme e dei valori indicati all’ Art. 51, comma 4, del Tuir (autoveicoli, alloggi ecc…). Applicando le forfettizzazioni introdotte dal legislatore per determinare gli imponibili fiscali e contributivi in modo semplificato.
Ad esempio, nel caso degli autoveicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo, come base imponibile si assume il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato in base alle tabelle Aci, relative al mezzo utilizzato. La tassazione, tuttavia, è quella ordinaria con le aliquote progressive.
La disposizione che consente di convertire i premi in veicoli-benefit, potrebbe risultare inutilizzata, sia per le difficoltà operative dovute al collegamento con il premio di risultato sia per l’assenza di un vantaggio fiscale.
Una possibile chiave di lettura non troppo penalizzante per i contribuenti, può essere quella secondo cui questi compensi in natura non vanno a intaccare il plafond di 3.000 o 4.000 euro (ossia il limite quantitativo dei premi stessi).
Si attendono comunque ulteriori chiarimenti ufficiali.
Fonte: Il Sole 24 Ore