Indicazioni operative.
Con il messaggio n.5113/2016 il Ministero del Lavoro si pronuncia sul contributo esonerativo per l’assunzione lavoratori con disabilità, L. n.68/99.
Nel documento il Dicastero fornisce precisazioni riguardanti l’autocertificazione da fornire per fruire dell’esonero, i limiti minimi del tasso di premio INAIL necessario nonché le disposizioni operative per aziende con più di 50 dipendenti, tra 36 e 50 e da 15 a 33.
Ai fini della fruizione dell’esonero, si prevede “l’apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della Banca dati del collocamento mirato”. L’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo è presentata collegandosi al sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali. (sezione strumenti e servizi, pagina autocertificazione esonero, accedendo alla procedura con le credenziali di Cliclavoro.) La presentazione dell’autocertificazione con modalità diverse non consente al datore di lavoro di avvalersi dell’esonero.
Il Ministero precisa che la data di versamento del contributo esonerativo è stata prorogata al 31 luglio 2016.