Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato di malattia attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
Con la circolare n.79/2017 l’INPS chiarisce alcuni elementi relativi ai certificati attestanti la temporanea incapacità lavorativa per malattia.
Nella circolare l’INPS riepiloga gli obblighi relativi al datore di lavoro e al lavoratore nei casi di guarigione anticipata o di prolungamento della prognosi. Si ribadisce l’obbligatorietà della rettifica del certificato per permettere il rientro al lavoro o il prolungamento dell’indennità di malattia a carico dell’INPS.
Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e specifica importanza. In particolare, la data di fine prognosi, costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia. Assumendo, un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo-previdenziale.
E’ evidente, tuttavia, che sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento “previsionale” sul decorso clinico e sull’ esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico.
Provvedimenti sanzionatori.
L’istituto si sofferma sui provvedimenti sanzionatori definendo la natura della sanzione in caso di ripresa anticipata dell’attività lavorativa in mancanza della rettifica di certificato medico.
Succede non di rado che a seguito dell’effettuazione di visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, l’Istituto venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di lavoro consenziente.
Questo comportamento sia del lavoratore che dell’azienda, crea notevoli difficoltà all’ Inps a causa del disallineamento tra: durata effettiva dell’evento e la certificazione prodotta.
Il mancato tempestivo aggiornamento della prognosi, può indurre l’Istituto a ritenere che l’evento di malattia sia ancora in corso e, quindi, ad effettuare ulteriori ed inutili valutazioni . (Ad esempio: inviando controlli domiciliari con derivanti oneri a carico dell’Istituto stesso).
Nei casi in cui emerga la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo medico domiciliare.
100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza (circolare n. 166 del 26 luglio 1988).