Le nuove disposizioni dopo la sentenza n° 174/2016 della Corte Costituzionale.
Pensione: Con la circolare n.178/2016 l’INPS si pronuncia sull’ Istituto della pensione al coniuge superstite.
Vista la recente sentenza n.174/2016 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 18 del D.L. n.98/2011 l’INPS fornisce le nuove istruzioni:
- per le richieste di reversibilità giacenti e di nuova presentazione;
- per le richieste emesse prima della sentenza n.174/2016;
- per le richieste eliminate.
La Corte ha rilevato che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza e il principio di solidarietà.
Le disposizioni: le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni fornite dal documento, pertanto:
- in fase di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata;
- per le pensioni per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera;
- Le posizioni interessate vengono comunque ricostituite a livello centrale.