Pensione al coniuge superstite

Pensione al coniuge superstite

26 Settembre 2016
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Le nuove disposizioni  dopo la sentenza n° 174/2016 della Corte Costituzionale.

Pensione: Con la circolare n.178/2016 l’INPS si pronuncia sull’ Istituto della pensione al coniuge superstite.

Vista la recente sentenza n.174/2016 della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 18 del D.L. n.98/2011 l’INPS fornisce le nuove istruzioni:

  1. per le richieste di reversibilità giacenti e di nuova presentazione;
  2. per le richieste emesse prima della sentenza n.174/2016;
  3. per le richieste eliminate.

 

La Corte ha rilevato che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di uguaglianza, ragionevolezza e il principio di solidarietà.

Le disposizioni: le procedure di calcolo sono state aggiornate coerentemente con le indicazioni fornite dal documento, pertanto:

  1. in fase di prima liquidazione, la riduzione non verrà più applicata;
  2. per le pensioni per le quali la riduzione è operante, la procedura di ricostituzione provvede a ripristinare l’importo lordo spettante in misura intera;
  3. Le posizioni interessate vengono comunque ricostituite a livello centrale.