Integrazione salariale straordinaria.
Il Ministero del Lavoro con la circolare n.22/2016 si pronuncia sulla possibilità di deroga ai limiti previsti dall’uso ordinario della CIGS fornendo i criteri applicativi già emessi con il D.I n.95075/2016.
Nel documento sono definiti i margini di fruizione nonché le modalità di inoltro dell’istanza. La deroga è inquadrabile sino ad un limite massimo:
- dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016;
- nove mesi la deroga per le cessazioni intervenute nell’anno 2017;
- sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018.