Incentivi per assunzioni di giovani lavoratori

Incentivi per assunzioni di giovani lavoratori

19 Marzo 2018
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Nuovo esonero contributivo a carico del datore di lavoro.

Per promuovere le nuove assunzioni di giovani lavoratori, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’ INPS, con la Circolare n.40/2018 fornisce le istruzioni operative e contabili per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato.

La natura dell’esonero.

Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.

Più nello specifico, l’esonero contributivo spetta particolarmente ai:

  1. Datori di lavoro imprenditori. Imprenditore inteso come colui che esercita professionalmente un’ attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
  2. Datori di lavoro non imprenditori. Sono tali, invece,  i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale. (ex articolo 2082 c.c.). Ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

 

Restano esclusi dal beneficio i seguenti contratti di lavoro:

  1. Apprendistato;
  2. I contratti di lavoro domestico.
Le caratteristiche dell’esonero.

L’esonero interessa solamente le assunzioni effettuate a decorre dal 1° gennaio 2018 ed opera per 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

Caratteristiche dei lavoratori.

L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 è rivolto alle assunzioni di giovani lavoratori che:

  1. Risultino, nel corso della vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro;
  2. Riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
  3. Riguardi giovani che abbiano svolto, nei 6 mesi precedenti presso lo stesso datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.