Bonus di assunzione in apprendistato per lavoratori in mobilità

Bonus di assunzione in apprendistato per lavoratori in mobilità

17 Febbraio 2017
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Possibile assumere in apprendistato professionalizzante lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità. Anche se occorre individuare il regime contributivo da applicare a tali rapporti di lavoro.

Tra le soluzioni occupazionali a costi contenuti che rendano appetibile l’ incremento degli organici, che crea un interesse da parte di aziende e consulenti è l’apprendistato. Il contratto di apprendistato, nelle sue diverse tipologie, appare nuovamente un’opzione con profili di convenienza.

Nell’ ambito del sistema duale (qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore), per esempio, l’apprendistato – dopo la proroga contenuta nella legge di bilancio 2017 – continua a fruire, per quest’anno, di un pacchetto contributivo di favore.

Tuttavia, questo percorso è circoscritto – in genere – ai più giovani.

Se, invece, l’impresa volesse volgere lo sguardo su persone di età più elevata, si potrebbe prendere in considerazione la soluzione offerta dall’ apprendistato professionalizzante specificamente studiato per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione.

L’impianto originario (articolo 7, comma 4 del Dlgs 167/2011, oggi abrogato), esclusivamente rivolto agli iscritti nelle liste di mobilità – è stato riscritto dal decreto legislativo 81/2015, che, nel delineare la nuova disciplina (articolo 47, comma 4), lo ha esteso anche ai beneficiari di disoccupazione.

I dettagli.

Si tratta di una particolare forma di apprendistato caratterizzata da due deroghe: una collegata al limite di età (29 anni) che rende possibile l’avviamento al lavoro anche di soggetti meno giovani; l’altra, che non consente la libera recedibilità al termine del percorso formativo, obbligando il datore di lavoro al rispetto della disciplina che regola i licenziamenti individuali.

Dal punto di vista contributivo, chi ha effettuato, entro il 31 dicembre 2016, assunzioni di beneficiari di indennità di mobilità, usufruisce di un duplice incentivo contributivo ed economico. Per 18 mesi, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10%; a questa misura si aggiunge il bonus costituito dal 50% dell’indennità di mobilità non fruita dal lavoratore assunto.

Le novità 2017.

Dal 1° gennaio 2017 questo regime contributivo è venuto meno, in conseguenza dell’abrogazione, a opera della riforma Fornero, delle relative norme di riferimento.

L’uscita di scena delle agevolazioni della legge 223/91 potrebbe non pregiudicare però la possibilità di instaurare questo particolare rapporto.

Sotto il profilo giuslavoristico, infatti, l’impianto normativo delineato dal decreto legislativo attuativo del Jobs Act, continua a mantenere la sua efficacia. Va osservato che i lavoratori licenziati entro il 30 dicembre 2016 da imprese in orbita Cigs e mobilità, beneficeranno dell’indennità prevista dall’articolo 7 della legge 223/1991.

Questo varrà per un arco temporale che varia in relazione alla loro età e alla zona di occupazione.

Ad esempio per gli over 50 occupati al Sud la prestazione dura 24 mesi.

Se, quindi, il rapporto è instaurabile, va individuato il regime contributivo applicabile.

Una lettura della norma potrebbe indurre ad applicare l’impianto contributivo previsto per l’apprendistato professionalizzate. Quest’ultimo è quello che, in assenza di specifici richiami normativi, opera per i rapporti instaurati con lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione.

Naturalmente occorrerà vedere quale sarà l’orientamento dell’Inps.

Fonte: Il Sole 24 Ore