Gestione separata – art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Aliquote contributive reddito per l’anno 2017.
Con la circolare n.21/2017 l’INPS fornisce i minimali e massimali nonché le aliquote relative per i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
I contributi dovuti sono definiti dalla Legge n.335/1995, art.2 comma 26 e riguardano:
- i collaboratori e figure assimilate iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- pensionato o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie come definito dalla legge n.147/2014.
Ripartizione dell’onere contributivo.
Aziende committenti: la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorsa che l’ obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’ azienda committente tramite il modello F24 telematico per i datori privati.
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017.
L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente. Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016. Pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2016.