Più pesanti le sanzioni se non si assumono disabili.
Sanzioni per mancata assunzione dei disabili. È una delle modifiche più rilevanti contenuta del D.Lgs correttivo del Jobs act con riferimento al collocamento obbligatorio.
L’ articolo 15 della legge 68/1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo che risulta non coperto per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo (cioè il 7% dei dipendenti computabili) obbliga il datore di lavoro a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili una somma pari 62,77 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata. La sanzione può raggiungere importi anche molto elevati se il datore di lavoro tarda a regolarizzare l’inadempienza.
Con il D.Lgs correttivo resta la sanzione crescente, ma cambia l’importo:
- non più 62,77 euro da rivalutare ogni cinque anni , ma un’indennità pari a 153,20 euro. Anche questo importo, comunque, è soggetto a rivalutazione quinquennale. (Esonero contributivo art.5 comma 3-bis della stessa legge 68/1999).
L’altra modifica stabilisce la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio) se hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.